PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accertamento della scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali).

      1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.

Art. 2.
(Applicazione delle norme del codice civile in materia di morte presunta).

      1. Il termine di cui anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e

 

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le eventuali udienze istruttorie successive entro il termine perentorio di due mesi per ciascun adempimento.
      4. L'ufficio giudicante può richiedere e utilizzare i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa di persone in essi coinvolte e alle altre relative circostanze.

Art. 3.
(Oneri a carico della pubblica amministrazione).

      1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
      2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
      3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
      4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.