1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.
1. Il termine di cui anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e
1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.